Pubblicato su Politica Domani Num 10 - Gennaio 2002
Statuto dei Lavoratori
ARTICOLO 18
(Reintegrazione nel posto di lavoro)
Ferme restando l'esperibilità delle
procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento
ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara
la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento
occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro
o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare
il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì
ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più
di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze
più di sessanta prestatori di lavoro.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore
di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento
di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità, stabilendo
un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto,
dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento
del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni
caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a
cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come
previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà
di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità
di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso
il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione
del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui
al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare
dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22,
su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce
o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio
di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti
o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro,
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.

