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Pubblicato su Politica Domani Num 12 - Marzo 2002 A DIFESA DEI MINORI
Trattati e Convenzioni
Internazionali
1924, Dichiarazione di Ginevra sui Diritti
del Fanciullo. Sono enunciati cinque principi: il bambino ha diritto
ad uno sviluppo fisico e mentale, ad essere nutrito, curato (in particolare
in caso di disastro ha diritto ai primi soccorsi), riportato ad una
vita normale se demoralizzato, accudito ed aiutato se orfano. 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Viene riconosciuta
la necessità di concedere una protezione speciale al bambino:
"il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica
e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari,
ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la
nascita."
1959, Dichiarazione del Diritti dei Bambini adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazione Unite. I principi diventano 10: si ribadiscono
i diritti ad un sano sviluppo psico-fisico, a non subire discriminazioni,
ad avere un nome, una nazionalità, assistenza e protezione dallo
Stato di appartenenza, il diritto all'educazione e a cure particolari
nel caso di handicap fisico o mentale.
20 novembre 1989, Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia
approvata dall'Assemblea generale dell'ONU a New York. Finalmente si
ottiene una protezione piena e completa dell'infanzia: la Convenzione
infatti, non si limita ad una dichiarazione di principi generali, ma,
se ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli
Stati contraenti, che dovranno uniformare le norme di diritto interno
a quelle della Convenzione per far sì che i diritti e le libertà
in essa proclamati siano resi effettivi. La Convenzione è stata
ratificata da 190 paesi, quasi tutti (mancano soltanto gli Stati Uniti
e la Somalia).
... e leggi
italiane
L'Italia accoglie la Convenzione firmata
nel 1989 e la inserisce nel proprio ordinamento giuridico con la Legge
n.176 del 1991.
Il 3 agosto 1998 il Parlamento italiano approva la Legge n.269, "Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".
In essa si parla espressamente di turismo sessuale come reato penale
(art.5) e di punibilità del cittadino italiano anche se il reato
è stato commesso all'estero (art. 10).
 
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