Pubblicato su Politica Domani Num 17/18 - Set/Ott 2002 Dal disegno di legge 1578 del Senato
(Sen.Cirami) L'articolo 45 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente: "Articolo 45. - Casi di rimessione
In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali
tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte
di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso
la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede
o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma
dell'articolo 11". [Il testo in grassetto è stato
inserito nel Ddl Cirami a modificare il precedente articolo 45 del codice
di procedura penale] L'articolo 47 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente: "Articolo 47. -
Effetti della richiesta
1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione, il giudice
può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a
che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta
la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con
ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere
il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione
e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio
o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non
impedisce il compimento degli atti urgenti.
2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.
3 I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando l'istanza
di rimessione è proposta dall'imputato, dalla presentazione della
richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304". Il testo dell'art.47 del c.p.p.
attualmente in vigore Art. 47.
- Effetti della richiesta
1. La richiesta di rimessione non sospende
il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino
a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta
la richiesta.
2. La Corte di Cassazione può disporre con ordinanza la sospensione
del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti
urgenti.
Dalla Costituzione italiana Articolo
111
La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.
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