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Pubblicato su Politica Domani Num 22 - Febbraio 2003 Rapporti economici
La proprietà privata
Dallo Stato liberale allo Stato sociale e democratico Alessandro De Angelis
Il diritto di proprietà negli
ultimi due secoli ha subito radicali mutamenti con il passaggio dallo
Stato liberale allo Stato sociale-democratico. L'evoluzione è
stata lenta. Già nel 1789 con la Dichiarazione francese dei diritti
fondamentali dell'uomo la proprietà veniva annoverata tra i diritti
imprescrittibili della persona, al pari della libertà, della
sicurezza e della resistenza all'oppressione. Sulla base della Dichiarazione
francese, che segnò il passaggio dallo Stato assoluto e allo
Stato di diritto, tutte le altre costituzioni dello Stato liberale hanno
inserito la proprietà e le altre facoltà economiche tra
i diritti innati della persona. I teorici dello Stato liberale di diritto
teorizzarono l'improponibilità di ogni intromissione dello Stato
nelle vicende economiche in quanto suscettibile di alterare le regole
del libero mercato.
L'impostazione costituzionale dello Stato liberale intendeva soddisfare
una triplice esigenza garantistica: dell'individuo nei confronti dell'autorità,
del cittadino verso i pubblici poteri, dell'homo economicus verso lo
Stato. La conseguenza era che i diritti economici erano considerati
il simbolo delle libertà individuali e l'espressione più
piena dell'autonomia del singolo; erano annoverati tra i diritti della
personalità e collegati all'uomo sia idealmente che dal punto
di vista emotivo e psicologico. Le Costituzioni attuali invece si ispirano
ai valori propri dello Stato sociale e democratico, il quale presuppone
delle relazioni qualitativamente diverse tra la struttura politica da
un lato e l'articolazione economica e sociale dall'altro. Schematicamente
esse possono essere sintetizzate nella volontà di assegnare ai
pubblici poteri un ruolo attivo nei confronti del mercato, riconoscendo
loro poteri di regolazione, di indirizzo e di controllo.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita; lo Stato
ne assicura la funzione sociale e l'accessibilità a t
Assolvendo una funzione che è
al tempo stesso di produzione e di distribuzione dei beni e delle risorse,
lo Stato tende quindi a governare i processi economici, proponendosi,
nel rispetto del principio che sancisce la libertà di iniziativa
economica, di affermare i principali valori contenuti nella Costituzione;
in particolare è compito dello Stato la realizzazione di un sistema
che non mortifichi il pieno sviluppo della persona umana, la salvaguardia
della dignità umana e il perseguimento di obiettivi sociali e
di solidarietà. L'art 42 della costituzione recita: "La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti."
La nostra Costituzione, che introduce principi favorevoli all'evoluzione
di un sistema economico misto, contiene delle significative novità
sia rispetto al codice del 1942, sia nei confronti della precedente
Carta Costituzionale del 1848. Infatti l'art. 832 del codice definisce
la proprietà come "il diritto di godere e di disporre delle
cose in modo pieno e assoluto, entro i limiti e con l'osservanza degli
obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico", mentre la precedente
Costituzione, all'art. 29, affermava che tutte le proprietà,
senza alcuna eccezione sono inviolabili. Le novità introdotte
dalla Costituzione vigente sono di tre tipi:
a) L'art. 42, demandando alla legge il riconoscimento e la garanzia
della proprietà privata, esclude che tale diritto possa essere
mutato da una realtà pregiuridica; il legislatore cioè,
nel rispetto delle prescrizioni costituzionali, ha il potere di conformare
i contenuti concreti e specifici del diritto di proprietà in
relazione alle varie tipologie di beni.
b) I costituenti non hanno esteso alla proprietà la formula dell'inviolabilità
del diritto, e la proprietà è stata inserita tra i rapporti
economici anziché tra i diritti fondamentali della persona.
c) La Costituzione quindi, pur riconoscendo il diritto di proprietà privata, nulla dispone in ordine al suo contenuto, preferendo riservare
alla disciplina della legge l'individuazione dei modi di appropriazione,
di godimento e di circolazione dei beni.
Da un'analisi dell'art. 42 si nota che è mutato anche l'oggetto
primario della disciplina costituzionale, in quanto esso non è
più costituito soltanto dal rapporto individualistico, personale
che unisce il proprietario a determinati beni. Infatti l'art. 42 della
Costituzione considera anche la relazione che esiste tra i diritti del
proprietario e gli interessi che i soggetti non proprietari possono
legittimamente avere nei confronti dei medesimi beni; a tal proposito
la Costituzione afferma che deve essere assicurato il libero accesso
alla proprietà e deve essere garantita la funzione sociale dei
beni. La libertà di accesso alla proprietà costituiva
un diritto garantito anche anteriormente all'approvazione della Costituzione;
ma prima, all'interno di un sistema che considerava la proprietà
dominio pieno e assoluto, si trattava di una garanzia eminentemente
formale, ora il costituente ha spostato l'interesse dalla fase del godimento
e della circolazione dei beni, demandata alla legge, al momento dell'accesso
della proprietà, direttamente tutelata dalla fonte costituzionale.
L'intendimento di fare della proprietà un diritto accessibile
a tutti si salda a uno dei valori fondamentali del nostro sistema costituzionale:
il principio di uguaglianza. La disposizione dell'art. 42 può
essere considerata un modo per dare concretezza al principio contenuto
nell'art.3, comma 2: è infatti evidente che uno degli ostacoli
economici che si frappongono alla possibilità di far partecipare
i cittadini in condizioni di uguaglianza ai benefici derivanti dalla
vita associata è rappresentato dalle discriminazioni, di varia
natura, che fanno dell'accesso alla proprietà privata un diritto
fruibile concreto da categorie limitate di cittadini. La funzione sociale
della proprietà va considerata parte integrante della struttura
giuridica dell'istituto della proprietà privata; essa infatti
impone al legislatore, all'atto di disciplinare le situazioni di appartenenza,
di tenere in considerazione anche gli interessi sociali che di volta
in volta entrano in gioco. Il legislatore deve cioè realizzare
un'attenta ponderazione tra l'interesse individuale e quello sociale
in relazione alle caratteristiche dei beni perché, come ha precisato
la Costituzione, la proprietà rappresenta l'indirizzo generale
cui dovrà ispirarsi la futura legislazione". "È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese". Costituzione Italiana, art.3, comma 2.
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