Pubblicato su Politica Domani Num 22 - Febbraio 2003

Rapporti economici
La proprietà privata
Dallo Stato liberale allo Stato sociale e democratico

Alessandro De Angelis

Il diritto di proprietà negli ultimi due secoli ha subito radicali mutamenti con il passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale-democratico. L'evoluzione è stata lenta. Già nel 1789 con la Dichiarazione francese dei diritti fondamentali dell'uomo la proprietà veniva annoverata tra i diritti imprescrittibili della persona, al pari della libertà, della sicurezza e della resistenza all'oppressione. Sulla base della Dichiarazione francese, che segnò il passaggio dallo Stato assoluto e allo Stato di diritto, tutte le altre costituzioni dello Stato liberale hanno inserito la proprietà e le altre facoltà economiche tra i diritti innati della persona. I teorici dello Stato liberale di diritto teorizzarono l'improponibilità di ogni intromissione dello Stato nelle vicende economiche in quanto suscettibile di alterare le regole del libero mercato.
L'impostazione costituzionale dello Stato liberale intendeva soddisfare una triplice esigenza garantistica: dell'individuo nei confronti dell'autorità, del cittadino verso i pubblici poteri, dell'homo economicus verso lo Stato. La conseguenza era che i diritti economici erano considerati il simbolo delle libertà individuali e l'espressione più piena dell'autonomia del singolo; erano annoverati tra i diritti della personalità e collegati all'uomo sia idealmente che dal punto di vista emotivo e psicologico. Le Costituzioni attuali invece si ispirano ai valori propri dello Stato sociale e democratico, il quale presuppone delle relazioni qualitativamente diverse tra la struttura politica da un lato e l'articolazione economica e sociale dall'altro. Schematicamente esse possono essere sintetizzate nella volontà di assegnare ai pubblici poteri un ruolo attivo nei confronti del mercato, riconoscendo loro poteri di regolazione, di indirizzo e di controllo.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita; lo Stato ne assicura la funzione sociale e l'accessibilità a t

Assolvendo una funzione che è al tempo stesso di produzione e di distribuzione dei beni e delle risorse, lo Stato tende quindi a governare i processi economici, proponendosi, nel rispetto del principio che sancisce la libertà di iniziativa economica, di affermare i principali valori contenuti nella Costituzione; in particolare è compito dello Stato la realizzazione di un sistema che non mortifichi il pieno sviluppo della persona umana, la salvaguardia della dignità umana e il perseguimento di obiettivi sociali e di solidarietà. L'art 42 della costituzione recita: "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti." La nostra Costituzione, che introduce principi favorevoli all'evoluzione di un sistema economico misto, contiene delle significative novità sia rispetto al codice del 1942, sia nei confronti della precedente Carta Costituzionale del 1848. Infatti l'art. 832 del codice definisce la proprietà come "il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno e assoluto, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico", mentre la precedente Costituzione, all'art. 29, affermava che tutte le proprietà, senza alcuna eccezione sono inviolabili. Le novità introdotte dalla Costituzione vigente sono di tre tipi:
a) L'art. 42, demandando alla legge il riconoscimento e la garanzia della proprietà privata, esclude che tale diritto possa essere mutato da una realtà pregiuridica; il legislatore cioè, nel rispetto delle prescrizioni costituzionali, ha il potere di conformare i contenuti concreti e specifici del diritto di proprietà in relazione alle varie tipologie di beni.
b) I costituenti non hanno esteso alla proprietà la formula dell'inviolabilità del diritto, e la proprietà è stata inserita tra i rapporti economici anziché tra i diritti fondamentali della persona.
c) La Costituzione quindi, pur riconoscendo il diritto di proprietà privata, nulla dispone in ordine al suo contenuto, preferendo riservare alla disciplina della legge l'individuazione dei modi di appropriazione, di godimento e di circolazione dei beni.
Da un'analisi dell'art. 42 si nota che è mutato anche l'oggetto primario della disciplina costituzionale, in quanto esso non è più costituito soltanto dal rapporto individualistico, personale che unisce il proprietario a determinati beni. Infatti l'art. 42 della Costituzione considera anche la relazione che esiste tra i diritti del proprietario e gli interessi che i soggetti non proprietari possono legittimamente avere nei confronti dei medesimi beni; a tal proposito la Costituzione afferma che deve essere assicurato il libero accesso alla proprietà e deve essere garantita la funzione sociale dei beni. La libertà di accesso alla proprietà costituiva un diritto garantito anche anteriormente all'approvazione della Costituzione; ma prima, all'interno di un sistema che considerava la proprietà dominio pieno e assoluto, si trattava di una garanzia eminentemente formale, ora il costituente ha spostato l'interesse dalla fase del godimento e della circolazione dei beni, demandata alla legge, al momento dell'accesso della proprietà, direttamente tutelata dalla fonte costituzionale. L'intendimento di fare della proprietà un diritto accessibile a tutti si salda a uno dei valori fondamentali del nostro sistema costituzionale: il principio di uguaglianza. La disposizione dell'art. 42 può essere considerata un modo per dare concretezza al principio contenuto nell'art.3, comma 2: è infatti evidente che uno degli ostacoli economici che si frappongono alla possibilità di far partecipare i cittadini in condizioni di uguaglianza ai benefici derivanti dalla vita associata è rappresentato dalle discriminazioni, di varia natura, che fanno dell'accesso alla proprietà privata un diritto fruibile concreto da categorie limitate di cittadini. La funzione sociale della proprietà va considerata parte integrante della struttura giuridica dell'istituto della proprietà privata; essa infatti impone al legislatore, all'atto di disciplinare le situazioni di appartenenza, di tenere in considerazione anche gli interessi sociali che di volta in volta entrano in gioco. Il legislatore deve cioè realizzare un'attenta ponderazione tra l'interesse individuale e quello sociale in relazione alle caratteristiche dei beni perché, come ha precisato la Costituzione, la proprietà rappresenta l'indirizzo generale cui dovrà ispirarsi la futura legislazione".

"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Costituzione Italiana, art.3, comma 2.

 

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