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Pubblicato su Politica Domani Num 26/27 - Giugno/Luglio 2003 Notizie in Breve A cura di Chiara Graziosi I nuovi contratti
Collocamento: Anche i privati possono svolgere attività di collocamento.
Contratto a chiamata: alle imprese basterà pagare un’indennità
di disponibilità, oltre la retribuzione oraria, per avere sempre
a disposizione i lavoratori.
Job sharing: un contratto a tempo pieno sarà condiviso da due
lavoratori.
Staff leasing si possono affittare interi staff a tempo indeterminato
presso delle agenzie specializzate.
Part time: più facile l’accesso e più flessibile
l’orario.
Bonus lavoro occasionale: per gli imprenditori è comunque possibile
assumere dei lavoratori occasionali acquistando un “buono orario”
comprensivo della retribuzione e degli oneri previdenziali. I co. co. co. in Italia
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). I
co.co.co potevano nascere dallo svolgimento di un progetto definito
regolato, per la durata e il compenso, da un atto scritto oppure da
un rapporto di lavoro subordinato. Aboliti solo dal 7 giugno 2003, hanno
coperto l’11% degli occupati totali italiani, e nell’ultimo
anno sono aumentati del 13%. La flessibilità nelle città
italiane LE PIÙ FLESSIBILI
Trieste 16,4%
Firenze 15,9%
Milano 15,5%
Roma 14,9%
Parma 14,4%
LE MENO FLESSIBILI
Bari 7,2%
Potenza 7,1%
Cosenza 7,1%
Catanzaro 6,7%
Caserta 6,2% Legge Boato
Con la legge Boato si vuole far applicare l’articolo 68 della
Costituzione modificato nel 1993 quando fu abrogata l’immunità
parlamentare lasciando in piedi l’insindacabilità delle
opinioni dei parlamentari espresse nell’ambito delle loro funzioni
e l’autorizzazione a procedere per l’arresto, le intercettazioni
e altre procedure limitative della libertà. Questa legge, nella
quale è stato inserito l’emendamento del “Lodo Maccanico”
ha lo scopo di chiarificare gli ambiti d’azione del parlamento
e le procedure d’immunità. Lodo Maccanico
Chi riguarda: Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica
e della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente
della Pepubblica, - salvo il caso di attentato alla costituzione e alto
tradimento -, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera,
il Presidente del Consiglio, salvo quanto previsto dall’art. 96
della Costituzione, il Presidente della Corte Costituzionale.
Quando parte: Dalla data di entrata in vigore della legge sono sospesi,
nei confronti dei soggetti i processi penali in corso in ogni fase,
stato o grado, per qualsiasi reato.
La prescrizione: Si applicano le disposizioni dell’art. 159 del
codice penale, cioè quello che prevede la sospensione della decorrenza
dei termini di prescrizione mentre il processo è fermo.  
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