Sistemi Pensionistici
SISTEMA RETRIBUTIVO
Fino al 31/12/92, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi cinque anni. Dal 1/01/93 il decreto legislativo 503/92 ha introdotto il calcolo delle pensioni in due quote: una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31/12/92 e calcolata sulla base dell’ultima retribuzione percepita; una quota calcolata, a partire dal 1/01/93, in base alla media delle retribuzioni percepite e successivamente rivalutate. Il periodo massimo di attività lavorativa è di 40 anni.
SISTEMA CONTRIBUTIVO
Introdotto con la riforma Dini, prevede il calcolo della pensione effettuato sull’insieme dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro durante l’intera vita lavorativa.
I contributi versati ogni anno, sommati insieme, danno luogo alla base contributiva complessiva, detta “montante individuale”, su cui si calcola la pensione. Ogni anno il valore del montante viene rivalutato in base al PIL al fine di recuperare in parte la svalutazione. Alla fine il montante viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all’età del lavoratore (aumenta con l’aumentare dell’età). In questo modo si ottiene la misura della pensione lorda annua.
SISTEMA MISTO
Interessa coloro che al 31/12/95 avevano un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.
La pensione viene calcolata in parte con il sistema retributivo ed in parte secondo il sistema contributivo. Esempio: al 31/12/95un lavoratore ha maturato 15 anni di anzianità contributiva. La sua pensione sarà data dalla somma di due quote: la quota, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa all’anzianità contributiva maturata a quella data (15 anni) e la quota, calcolata secondo il sistema contributivo, relativa all’anzianità contributiva maturata dopo quella data, secondo la formula Quota di pensione retributiva = Retribuzione pensionabile x aliquota di rendimento x anni di contribuzione.