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Pubblicato su politicadomani Num 72/73 - Set/Ott 2007
Infortuni sul lavoro e responsabilità
Comunicato stampa
Gidp - Associazione Direttori Risorse Umane
Il testo della nuova legge ribadisce l'obbligo di eleggere un "rappresentante per la sicurezza" e prevede 300 nuovi ispettori per combattere la piaga delle morti bianche e lo sfruttamento del lavoro nero. Entro meno di nove mesi sarà il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, riformulando e razionalizzando le sanzioni in funzione del rischio e degli strumenti che servono a eliminare il pericolo.
"Attenzione, però, a non trasferire le responsabilità ai livelli più bassi della struttura imprenditoriale", è l'allarme scaturito lo scorso 13 settembre a Milano, nell'incontro "La responsabilità del dirigente derivante dagli obblighi della legge 626/94", organizzato dall'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A.), il network di 1950 Direttori Risorse Umane di imprese medio-grandi, con più di 250 addetti, che in Italia sono circa 3415.
L'elevata complessità delle strutture organizzative imprenditoriali impone la necessità di individuare chi è effettivamente tenuto a rispondere penalmente della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Certamente responsabili sono, in primis, i datori di lavoro. Tuttavia, l'elevata complessità delle strutture organizzative imprenditoriali impone la necessità di individuare anche altri soggetti effettivamente responsabili nel caso di infortuni sul lavoro.
Rimane il problema di verificare se sia veramente possibile, nei casi concreti, riversare su altri che non siano il datore di lavoro le responsabilità penali in tema di sicurezza sul lavoro.
Il parere dei legali è che "occorre evitare lo 'slittamento' delle responsabilità nei livelli più bassi della struttura imprenditoriale" nel caso in cui la persona non abbia un effettivo potere decisionale nelle scelte relative a un determinato lavoro. D'altro canto, però, occorre anche evitare che una rigida individuazione del responsabile dell'illecito dia luogo a responsabilità penali legate ad una determinata "posizione", che sarebbero per questo incompatibili con il principio costituzionale della responsabilità penale personale.
 
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